Giorni contati per la vendita collegata?

Parigi, 13 ottobre 2014. Comunicato stampa.

Il giorno 11 settembre 2014, la Corte di Cassazione italiana ha reso un'attesa decisione sui problemi di vendita collegata, condannando la società HP al rimborso delle licenze dei software preinstallati sul computer di un consumatore che non intendeva acquistarle. L'April si congratula coll'associazione ADUC1, che ha curato la vicenda insieme all'avvocato Marco Ciurcina, per il risultato ottenuto.

Secondo la sentenza 19161/14 della terza sezione civile della Corte di cassazione2,

"CHI ACQUISTA un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest' ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile".

[...]

« Non sussiste un’ipotesi di collegamento negoziale tra i contratti di compravendita di un “notebook” e di una licenza d’uso di sistema operativo, non essendo gli stessi diretti a realizzare uno scopo pratico unitario, sicché, ove l’acquirente esprima – all’avvio del computer – una manifestazione negativa di volontà all’uso di detto sistema, essa è destinata a ripercuotersi esclusivamente nel contratto in cui è stata manifestata, non comportando lo scioglimento dell’intera operazione »

Questa decisione, anche se non vieta la vendita collegata in quanto tale, permette almeno ai consumatori di farsi rimborsare il prezzo dei software che non intendono acquistare.

Questa decisione costituisce dunque una buona notizia per i consumatori in generale e particolarmente per gli utenti di software libero, visto che permette loro di recuperare il costo delle licenze vendute forzatamente assieme ai computer, ancora di più perché il giudizio sembra schierarsi contro le licenze dei software legate ad un computer specifico (dette OEM) come del resto indica la Corte di cassazione :

In questo modo, si verificherebbero « riflessi a cascata in ordine all'imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento, se non vera e propria necessità, in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremo questa volta definire 'tecnologici ad effetto commerciale') con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista ».

Detto in altro modo, il giudice considera che il legame tra hardware e software non rappresenta una necessità tecnologica ma bensì commerciale. Negare il rimborso della licenza « urterebbe con la disciplina di tutela della libertà di scelta del consumatore finale, e di libertà di concorrenza tra imprese », a scopo monopolistico.

«Con questa decisione si assiste ad una vigorosa condanna della vendita collegata hardware/software, prassi dannosa per i diritti dei consumatori e per la concorrenza» conclude Jeanne Tadeusz, responsabile Public Affairsi April. « Questa buona notizia per i consumatori italiani rallegra l'April con l'augurio che questa giurisprudenza abbia seguito in tutta Europea.»

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